Articolo 11 della Costituzione Italiana L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Le principali agevolazioni fiscali sui veicoli consistono nell'applicazione dell' IVA agevolata al momento dell'acquisto e nella detraibilità dalla denuncia dei redditi del 19% della spesa sostenuta.
L’accesso a questi benefici è condizionato dal possesso o meno di alcuni requisiti specifici e, in taluni casi, è obbligatorio l’adattamento del veicolo. Un ulteriore agevolazione riguarda l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle tasse di trascrizione.
I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni sono, fondamentalmente, divisi in quattro categoria di disabilità:
1.non vedenti e sordi
2.disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3.disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4.disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
I veicoli interessati sono:
• le autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
• gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (furgoni) con massa complessiva non superiore a 3,5 t (o a 4,5 t, se a trazione elettrica), con massimo nove posti.
• autoveicoli specifici caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
• autocaravan attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo (Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%).
Altri veicoli per cui si ha diritto alle agevolazioni e a cui non possono accedere i non vedenti e i sordi sono:
• le motocarrozzette a tre ruote capaci di contenere al massimo 4 posti, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
• i motoveicoli a tre ruote per trasporto promiscuo, con al massimo quattro posti.
• i motoveicoli a tre ruote per trasporti specifici caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
DETRAZIONI IRPEF
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’ IRPEF pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 Euro.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione spetta per un solo veicolo ogni quattro anni.
Nel corso di questo periodo è possibile riottenere il beneficio solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).
Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 Euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 annidall’acquisto del mezzo
IVA AGEVOLATA
È applicabile l’ IVA al 4%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
• 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
• 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
• all’acquisto contestuale di optional
• alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
• alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata si applica solo per le spese effettuate direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni.
E’ possibile riottenere il beneficio entro il quadriennio, solo se il primo veicolo è stato cancellato dal PRA, perché demolito o è stato rubato e non ritrovato.
In questo ultimo caso bisogna esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Si perde l’agevolazione se il veicolo è ceduto prima di due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, si ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
In caso di decesso, l’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
OBBLIGHI D'IMPRESA
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deveemettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97.
Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
Comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
ACQUISTO VEICOLI IN LEASING
L’agevolazione dell’ IVA ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, occorre che al momento della stipula del contratto di leasing:
• il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista
• esistano le altre condizioni prescritte dalla legge.
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
• il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
• il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo. Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo)
ESENZIONE BOLLO AUTO
Secondo l'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Regione Piemonte) possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le persone che, essendo proprietari di veicoli, usufruiscono delle agevolazioni della legge 104/92.
Nello specifico:
• le persone disabili dichiarate gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92
• le persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento
• le persone che hannouna persona disabile fiscalmente a carico
• gli invalidi con veicolo adattato e dalla patente speciale.
L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo e possono essere esentati solo i veicoli con cilindrata non superiore a 2.000 cc se dotati di motore a benzina o 2.800 cc se diesel.
Il trasferimento dell’esenzione, da un veicolo ad un altro, può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di radiazione, vendita o furto.
Efficacia dell’esenzione
L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti.
Se però, si è presentato un certificato medico-legale che riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione viene chiusa alla scadenza del termine indicato.
L'esenzione concessa non ha efficacia retroattiva.
Nei casi di guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, vendita del veicolo, furto, etc, bisogna comunicare agli uffici preposti, entro 30 giorni, la modifica della situazione in base alla quale l'esenzione è stata concessa.
In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, la comunicazione andrà effettuata entro 90 giorni.
Come ottenere l’esenzione
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono presentare o spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, il modulo accompagnato dalla documentazione necessaria a:
Uffici del Settore Politiche Fiscali,
Corso Regina Margherita, 153 Bis
10122 Torino
(apertura al pubblico da lunedì a giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
In alternativa la richiesta può essere consegnata presso gli URP regionali (esclusa la sede di Torino) che hanno sede in ogni capoluogo di provincia.
Effettuata l'istruttoria dell'istanza, il Settore Politiche Fiscali provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente.
Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste per il caso di ritardato pagamento.
ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUI PASSAGGI DI PROPRIETA
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo, sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
AGEVOLAZIONI AI FAMILIARI CON DISABILE A CARICO
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Quando non è necessario l’adattamento del veicolo il disabile deve essere in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità e il verbale di accertamento dell’handicap.
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo e alla minorazione di tipo motorio di cui ,anche se trasportato, è affetto.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).