Per poter circolare in zone a traffico limitato e parcheggiare negli spazi appositi riservati ai veicoli a servizio delle persone disabili, è necessario richiedere l’apposito contrassegno.
Questo è il nuovo contrassegno disabili conforme al Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998,
vale in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità e sostituisce il vecchio contrassegno arancione.
Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell’Unione che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l’obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.
Dopo “solo 12 anni” dalle indicazioni sul modello di contrassegno, l’Italia è riuscita ad adeguarsi allo standard del resto d’Europa.
Infatti il vecchio D.P.R. 16.12.1992 n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, è stato modificato dal D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012 al fine di recepire le direttive del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, dal 15 settembre 2012, si rende necessario l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni, a partire quindi da tale data.
La Città di Torino ha iniziato ad usarlo per rilasci e rinnovi dal 3 dicembre 2012 e recentemente sta adeguando anche la segnaletica dei parcheggi sostituendo il vecchio logo di accessibilità arancione con quello internazionale bianco e blu.
I vecchi contrassegni di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla scadenza, ma saranno validi solo sul territorio nazionale.
Gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, potranno essere sostituiti.
Il contrassegno europeo si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale di accessilità bianco su fondo e ha apposto sul fronte la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell’autorità nazionale che lo rilascia oltre che il visto del funzionario responsabile.
Sul retro il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato e la data di rilascio.
CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO
La procedura per la concessione del contrassegno non è propriamente standardizzata in quanto, da comune a comune, possono esserci delle piccole differenze.
Comunque sia, in linea di massima, i passaggi da fare sono i seguenti.
L'interessato deve rivolgersi alla propria ASL, sottoporsi a visita, e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione di invalidità.
Con il certificato si presenta una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno.
Il contrassegno è valido per 5 anni.
Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 una specifica previsione normativa, l’art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35; attribuisce alla commissione medica di accertamento dell’invalidità, o dell’handicap, il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
È necessario che nel verbale di accertamento sia riportata l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
Il contrassegno può essere rilasciato anche a tempo determinato a persone che si ritrovino in condizioni di invalidità temporanea.
MODALITA’ DI RILASCIO E RINNOVO PER LA CITTA’ DI TORINO
Il contrassegno è un’autorizzazione rilasciata dal Comune e può essere concessa ai residenti a Torino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di competenza e non dipende dalla percentuale d’invalidità.
Per richiederlo bisogna recarsi presso:
l’Ufficio Permessi di Circolazione della Città di Torino via Cavour 29/a angolo via Accademia Albertina,
aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.
Si possono richiedere informazioni telefoniche tramite operatore, da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00, al numero 011.44.29.035.
- Per ottenere il contrassegno è necessario compilare e firmare l’apposito Modulo H scaricabile online, o può essere ritirato all’Ufficio Permessi di Circolazione.
- Consegnare all’Ufficio Permessi di Circolazione, anche tramite persona delegata, o inviare tramite e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. il Modulo H (debitamente compilato e firmato) insieme ai seguenti documenti:
• Fotocopia documento di riconoscimento
• Fotocopia codice fiscale
In caso di invio telematico Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della modulistica verrà inviata una conferma di ricezione.
A seguito della richiesta l’Ufficio Permessi di Circolazione acquisisce dal servizio di Medicina Legale dell’ASL di competenza la documentazione medica comprovante il possesso dei requisiti. Nel caso in cui sussistano dubbi sulle ridotte capacità di deambulazione, l’ASL si riserva il diritto di riconvocare a visita medico legale il richiedente; non si tratta di una nuova visita di accertamento di invalidità, ma di una valutazione da parte di un medico legale dell’ASL.
In caso di parere favorevole dell’ASL, al ritiro del permesso occorre presentarsi all’Ufficio Permessi di Circolazione con la seguente documentazione:
• Fototessera recente (massimo 6 mesi) da apporre sul documento stesso
• Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a 2) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere ( Modulo H2 debitamente compilato e firmato)
• Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative
Il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente pertanto non è possibile rilasciare il permesso per delega. ( regole per il rilascio )
Costo del permesso: 6,00 € (4,19 € costo del permesso + 1,81 € diritti di segreteria) da pagare direttamente presso l’Ufficio Permessi - Sportello Cassa
Prima di transitare nella ZTL è opportuno verificare il corretto inserimento delle targhe utilizzando l’apposita procedura di verifica onlinne.
Il contrassegno rilasciato può essere:
DEFINITIVO con validità di 5 anni;
alla scadenza è rinnovabile presentando all’Ufficio Permessi la seguente documentazione:
• Certificato del medico curante, compilato esclusivamente su ricettario regionale, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e il non ricovero in strutture di lungodegenza medica.
• Fototessera recente (massimo 6 mesi)
• Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a 2) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere (Modulo H2 debitamente compilato e firmato)
• Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative
PROVVISORIO con validità variabile; alla scadenza è necessario procedere nuovamente all’iter amministrativo del primo rilascio (si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza
Se, durante il periodo di validità del permesso, vi è la necessità di sostituire i numeri di targa abbinati al permesso, occorre presentare all’Ufficio Permessi, anche tramite persona delegata, oppure, inviare tramite e-mail, la seguente documentazione:
• Richiesta di sostituzione della targa ( Modulo H3 ) debitamente firmata• Fotocopia documento di riconoscimento• Fotocopia (fronte/retro) del contrassegno disabili• Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative
Se il cambio targa è occasionale; ad esempio per un guasto dell'auto, occorre inviare la richiesta a GTT utilizzando l'apposito modulo
In caso di invio telematico Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della modulistica verrà inviata una conferma di ricezione.
In caso di furto o smarrimento del contrassegno può essere rilasciato un solo duplicato, ed è possibile richiederlo presentando copia della denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di richiesta di un secondo duplicato sarà necessario ripresentare la domanda e effettuare nuovamente la visita medico-legale presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Il costo del duplicato è di Euro 10,00 comprensivo del costo del contrassegno e dei diritti di segreteria.
MODALITA’ DI UTILIZZO
L’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.
Il contrassegno deve essere sempre esposto in originale sul parabrezza ed e’ proibito duplicarlo o utilizzarne fotocopie.
Permette il transito:
• nella ZTL Centrale nelle vie riservate
• nelle corsie riservate
• nelle aree verdi pubbliche
Consente la sosta su senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario nei posti riservati ai disabili “generici” ma non consente di sostare nei parcheggi personali, identificabili dal numero di permesso progressivo sulla palina che lo indica.
Da Gennaio 2015 il regolamento prevvisto dalla città di Torino, non consente più la circolazione nelle aree pedonali.
Per il transito nelle aree pedonali poste all’esterno della ZTL occorre informarsi presso i singoli Comuni.
Come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, il permesso non consente la sosta nei luoghi in cui vige:
• il divieto di fermata
• il divieto di sosta con rimozione coatta
• ove vige la sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l’orario di funzionamento della stessa, salvo che sia stato ottemperato all’obbligo di pagamento o si sia in possesso di permesso di sosta gratuita rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 mecc. 2003-03663/006.
Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
Il contrassegno invalidi usato impropriamente, o scaduto, sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all’Ufficio Permessi di Circolazione.
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l’Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva (ordinanza n. 2039 del 27 giugno 2002).
In caso di scadenza o decesso del titolare è obbligatorio restituire il permesso, comunque sia e, in entrambi i casi la registrazione nelle liste dei controlli elettronici decade.
Per i richiedenti nella condizione di "impossibilità alla firma" la dichiarazione del cittadino è resa davanti all'Operatore di Sportello, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.
Fonti:
(30/01/2015)