Sono di competenza INAIL tutti i casi di infortunio pertinenti o riconducibili all’attività lavorativa
di lavoratori dipendenti, parasubordinati e lavoratori autonomi come artigiani e coltivatori diretti.
In questo caso la prima cosa da fare è la comunicazione dell’infortunio all’ente.
COMUNICARE L’INFORTUNIO
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare il proprio datore di lavoro.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
• rivolgersi al medico dell’azienda
• recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino
• rivolgersi al suo medico curante
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Viene rilasciato un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati diagnosi e numero dei giorni di inabilità al lavoro.
Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro mentre l’altra deve essere conservata in originale dal lavoratore.
In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’ INAIL e al datore di lavoro.
Il datore ha due giorni di tempo per presentare all’ INAIL la denuncia di infortunio.
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’ INAIL l’infortunio, può farlo il lavoratore inviando all’Istituto il certificato medico.
Se si è lavoratori autonomi bisogna denunciare personalmente all’Inail l’infortunio entro 2 giorni dalla data del certificato medico.
Il certificato medico, nel rispetto dei termini, può essere inviato anche dal medico curante, tuttavia, l’interessato dovrà provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia.
In caso l’infortunato non possa provvedere personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l’obbligo dell’inoltro del certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell’infortunio (in genere l’ospedale).
Nel caso dei lavoratori agricoli autonomi, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.
Nel caso dei lavoratori agricoli autonomi, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.
PRESTAZIONI ECONOMICHE
Dopo la guarigione clinica, occorre passare una visita medico-legale che accerti e quantifichi il danno permanente causato dall’infortunio.
Se il danno riscontrato è inferiore al 6%, non si ha diritto ad alcun indennizzo.
Dal 6 al 15%, si ha diritto all’indennizzo in capitale del solo danno biologico.
Dal 16 al 100%, si ha diritto a una rendita che indennizza sia il danno biologico sia le conseguenze patrimoniali della menomazione.
L’indennizzo del danno biologico non è soggetto a tassazione IRPEF.
Si ha diritto a una rendita diretta se il grado di inabilità permanente è compreso tra l’ 11% e il 100%, anch’essa non è soggetta a tassazione IRPEF, decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e dura tutta la vita a condizione che la rendita non venga capitalizzata.
A seguito di infortunio sul lavoro, sono previste ulteriori prestazioni in base all’entità dei danni riportati:
• integrazione della rendita diretta
• assegno per assistenza personale continuativa
• assegno di incollocabilità
• erogazione integrativa di fine anno
• brevetto e distintivo d'onore
Informazioni più dettagliate sono, ovviamente, disponibili sul sito ufficiale dell’ INAIL.